Art. 1.

      1. Il comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai mutui contratti da enti pubblici con la Cassa depositi e prestiti ed estinti prima della data di entrata in vigore della presente legge.